Regolamento di gestione terre usi
civici
Norme Generali
ART. 1
Il presente regolamento disciplina la gestione di terreni per l'esercizio delle forme tradizionali e non, facenti parte del patrimonio comunale indisponibile soggetti ad usi civici disciplinati dalla Legge Regionale n. 12 del 14.3.1994.
ART. 2
Al godimento dei beni di
proprietà del Comune saranno ammessi i cittadini, nei limiti consentiti dal
diritto di uso civico, in base alle modalità ed alle condizioni stabilite dal
presente regolamento.
E' considerato cittadino ai fini del godimento degli usi civici colui che ha la
residenza fissa nel Comune ed è iscritto nel registro della popolazione. La
perdita della residenza ne comporta la decadenza.
ART. 3
I terreni verranno concessi
mediante formale Determinazione del Dirigente e/o Responsabile di servizio a
Società Cooperative, Società Semplici, Associazioni, Enti Pubblici e persone
fisiche che ne facciano richiesta.
Le concessioni che superano l'annualità dovranno essere preventivamente
autorizzate dall'Assessorato Regionale competente.
A parità di condizioni, in presenza di più richieste, avranno preferenza i
richiedenti che offrono una migliore garanzia occupazionale ed una
valorizzazione dei terreni collegata ad attività economiche produttive. In caso
di parità verrà data precedenza a quelli che non hanno in concessione altri
terreni comunali. In caso di ulteriore parità verrà data precedenza alla data
di presentazione della domanda ed acquisizione al protocollo.
Nell'esame delle richieste di concessione dovranno essere sempre salvaguardati:
la tutela ambientale del territorio nel rispetto delle leggi vigenti;
gli interessi della collettività;
l'ulteriore eccessivo frazionamento del territorio favorendo, ove possibile, il
riaccorpamento.
Le richieste, in competente bollo, dovranno essere corredate dalla seguente
documentazione: a) Planimetria e dati catastali ove possa essere chiaramente
individuato il terreno;
b) Relazione economica e produttiva di massima;
c) Frazionamento redatto da tecnico abilitato qualora trattasi di porzione di
particella catastale.
ART. 4
Dalla concessione vengono escluse eventuali strade soggette a servitù di passaggio e di interesse della collettività, sorgenti e acque pubbliche, beni archeologici o storici nonché i reperti eventualmente rinvenuti.
Concessioni per seminerio e miglioria
Art.5
Per i terreni soggetti ad
uso civico la durata massima delle concessioni è di anni dieci nel rispetto
dell'art. 16 della L.R. n. 12\1 994.
Le determinazioni di concessione verranno integrate da apposito contratto da
stipularsi a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di esecutività della
delibera stessa.
Alla scadenza della concessione i contratti potranno essere rinnovati con la
stessa procedura della concessione originaria.
Il Dirigente e/o il Responsabile del Servizio ha la facoltà, alla scadenza di
ogni concessione, di variare e integrare le norme contrattuali qualora intenda
modificare l'ordinamento colturale produttivo dei fondi concessi.
ART. 6
Il concessionario prima della stipula del contratto dovrà presentare apposito progetto esecutivo o dettagliata relazione tecnica sulle opere da eseguire sul fondo nel rispetto dell'ordinamento colturale prescelto e delle garanzie offerte con la richiesta di concessione. Tale progetto o relazione verrà sottoposto al parere non vincolante della commissione di cui all'art. 29 del presente regolamento. Nel corso della concessione non potrà essere variato l'ordinamento colturale prescelto, salvo dimostrazione che lo stesso si sia rivelato non più idoneo ed antieconomico. La variazione dell'ordinamento colturale dovrà sempre ottenere la preventiva autorizzazione.
ART. 7
In caso della cessazione dell'attività o di risoluzione anticipata del contratto da parte del concessionario, il comune rientrerà nel pieno possesso del fondo concesso, ivi compresi i manufatti esistenti, i locali, le strutture di ogni genere nonché le migliorie apportate. Il tutto sarà acquisito al patrimonio comunale senza che nulla sia dovuto al concessionario cessante. I beni riacquistati torneranno al regime giuridico di uso civico.
ART. 8
E' vietato tassativamente la subconcessione, anche parziale, nonché la cessione a terzi per lo sfruttamento delle migliorie del fondo. E' vietato altresì mettere i terreni a riposo al fine di usufruire di contributi e agevolazioni da parte della Regione, dello Stato o di altri Organismi. Nel caso di inosservanza di tali disposizioni il Comune annullerà la concessione e i terreni torneranno al regime giuridico di uso civico.
ART. 9
I fondi concessi potranno essere recintati solo se previsto nel progetto o relazione e comunque nel rispetto della normativa che disciplina la materia. Tutte le recinzioni saranno oggetto di apposita concessione a pena di decadenza, salvaguardando il libero transito nelle strade esistenti.
ART. 10
Ove possibile i fondi
dovranno, obbligatoriamente essere opportunamente dotati di fasce tagliafuoco,
e comunque puliti dalle sterpaglie ad evitare il propagarsi di incendi, nonché
alberati lungo tutto il perimetro se ciò non contrasta con l'ordinamento
colturale previsto in progetto.
Il Dirigente e/o il Responsabile del Servizio avrà cura, nel rilasciare le
concessioni per miglioria e seminerio, di evitare grossi accorpamenti di
terreno recintato e non potrà concedere ai richiedenti aree che siano contigue
con i terreni privati, avendo cura che venga lasciata tra terreno comunale ed
area privata una fascia di terreno libero che possa adeguatamente garantire il
libero transito e la difesa dagli incedi per cui la larghezza potrà essere
determinata secondo le norme regionali contenute nell'ordinanza antincendio.
Non potranno essere mai recintate le fonti, gli abbeveratoi, i corsi d'acqua e
qualsiasi altra struttura di interesse pubblico.
ART. 11
Le piante di alto fusto esistenti nel fondo non potranno essere abbattute senza formale autorizzazione dell'Amministrazione concedente. La legna di risulta dal taglio nonché quella proveniente dalla pulizia e lavorazione del terreno rimane di proprietà comunale. Il concessionario dovrà conferire la legna nel posto che verrà indicato dall'ufficio comunale preposto.
ART. 12
Il concessionario è tenuto a segnalare al Comune l'eventuale rinvenimento di beni archeologici nonché a sospendere immediatamente i lavori in corso di esecuzione, sino ad avvenuto accertamento delle Autorità competenti.
ART. 13
Nel caso di una qualsiasi
inadempienza od inosservanza alle disposizioni del presente regolamento, di
quelle contrattuali, nonché della L.R. n. 12\1994 in relazione agli usi civici,
il Dirigente e/o il Responsabile del Servizio può revocare la concessione, ed
in particolare per:
mancato pagamento del corrispettivo pattuito entro i termini previsti dal
contratto;
mancata esecuzione, senza giustificato motivo, delle opere in progetto o dei
lavori di miglioramento entro due anni dall'inizio della concessione:
Subconcessione, anche parziale;
Mettere terreni a riposo al fine di usufruire di contributi o agevolazioni da
parte di qualsiasi istituzione.
ART. 14
La classificazione dei
terreni ai fini dell'applicazione dei canoni di concessione, per miglioria, per
seminerio e per pascolo, viene così determinata:
1 Terreni di prima categoria seminativi irrigui
Appartengono a tale categoria i terreni dotati di buona fertilità agronomica,
con buone possibilità idriche e da adibire a colture arboree, erbacee in
rotazione:
2 Terreni di seconda categoria seminativi asciutti
Appartengono a tale categoria i terreni di sufficiente fertilità agronomica, in
gran parte già migliorati, dove la trasformazione può essere attuata con
relativa facilità e da adibire a colture arboree, erbacee in rotazione:
3 Terreni di terza categoria pascoli
Appartengono a tale categoria i terreni non molto dissimili da quelli descritti
nella categoria precedente che presentano quale elemento negativo una minore
redditività, una maggiore difficoltà nella trasformazione e\o una maggiore
difficoltà di accesso. Opportuna la regimazione del pascolo ai fini del
miglioramento dello stesso.
4 Terreni di quarta categoria bosco (alto fusto\misto)
Appartengono a tale categoria le aree di notevole interesse paesaggistico
ambientale in cui una saggia politica di valorizzazione impone la conservazione
e l'utilizzazione razionale della vegetazione naturale con interventi di
ripristino e\o infittimento con idonee essenze. Opportuna la riduzione o
l'eliminazione del pascolamento.
5 Terreni di quinta categoria macchia mediterranea
Appartengono a tale categoria le aree di notevole interesse paesaggistico
ambientale in cui una saggia politica di valorizzazione impone la conservazione
e l'utilizzazione razionale della vegetazione naturale con interventi di
ripristino e\o infittimento con idonee essenze. Opportuna la riduzione e
l'eliminazione del pascolamento.
ART. 15
L'ordinamento colturale
principale potrà essere sostituito con impianti di forestazione produttiva
espressamente autorizzati con delibera di Giunta Comunale, sentita la
Commissione di cui all'art. 29. Per i terreni gravati da uso civico dovranno
essere sempre preliminarmente osservate le disposizioni di cui agli artt. 16 17
18 della L.R. n. 12\94 relativamente alla "riserva di esercizio",
mutamento di destinazione" e "permuta e alienazione dei
terreni".
Limiti di tempo entro i quali debbono essere impiantati gli ordinamenti
colturali suddetti: colture erbacee in rotazione: dal primo anno; colture
arboree e forestali: dal secondo anno;
ART. 16
La Giunta Comunale
determinerà annualmente i canoni di concessione dei terreni tenendo conto della
classificazione, del valore dei beni e dei fattori produttivi favorevoli.
Il canone di concessione dovrà comunque garantire il gettito minimo per la loro
gestione.
Per i terreni nei quali siano stati eseguiti miglioramenti che hanno
determinato una conseguente modifica nella classificazione il canone minimo
verrà determinato secondo la nuova classificazione, anche se non sia stata
apportata la variazione in Catasto.
Nei casi in cui non sia possibile da parte dell'Ufficio una puntuale
classificazione del terreno in una delle categorie previste dal regolamento
ovvero lo stesso ricada su più categorie si demanderà alla apposita Commissione
di cui all'art. 29.
Tutte le spese conseguenti, compresi i gettoni di presenza, e gli onorari per
eventuali perizie saranno a totale carico del concessionario ovvero di più
concessionari ove ricorrono interessi comunali, in tal caso la ripartizione
avverrà in proporzione alle superfici concesse. A tale fine verrà costituito
apposito deposito cauzionale che verrà determinato dall'Ufficio.
ART. 17
Ove la concessione avvenga per forestazione a scopo produttivo oltre al canone di cui al presente articolo, al Comune spetta il 25% del legnatico. In caso di assenze legnose del tipo "macchia mediterranea" il taglio, su disposizione dell'Autorità Forestale, sarà fatto in modo tale da garantire la costituzione di un bosco.
ART. 18
Qualunque controversia dovesse insorgere fra il Comune e i concessionari per l'applicazione del presente regolamento o comunque per questioni inerenti la concessione, sarà deferita alla Commissione di cui all'art. 29 che esprimerà il proprio giudizio con parere motivato.
Concessione di pascoli
ART. 19
Le concessioni per uso pascolo hanno durata annuale.
ART. 20
Tutti i pascoli comunali
devono essere utilizzati in base al presente regolamento e, trattandosi di uso
civico, secondo le norme che disciplinano l'uso civico previsto dalla L.R. 14
03 1994 n. 12.
Il cittadino elie intende esercitare il pascolamento nel territorio di
proprietà comunale deve presentare domanda di autorizzazione almeno trenta
giorni prima della data di introduzione del bestiame o della scadenza della
precedente autorizzazione, fatti salvi i casi di particolare urgenza e
comprovata.
La richiesta di pascolamento deve essere formulata in carta legale e dovrà
contenere i seguenti dati:
dati anagrafici del richiedente e numero di codice fiscale;
località dettagliata dove si intende pascolare, la superficie in ettari, la
specie e il numero di capi grandi e piccoli.
Il Dirigente e/o il Responsabile del Servizio ha la piena facoltà di stabilire
criteri e modalità per quanto concerne le zone pascolabili, il carico e la
specie del bestiame o, in casi particolari, il divieto di pascolamento nonché
di prevenzione sanitaria che lo rendano necessario.
ART. 21
Le eventuali zone o specie di bestiame da vietare al pascolo per esigenze di recupero ambientale e produttivo o per intervenuto regime vincolistico in virtù di leggi o regolamenti statali e\o regionali, oppure per prevenire fattori di diffusione di malattie saranno stabilite dal Dirigente e/o Responsabile del Servizio.
ART. 22
Tali divieti e le motivazioni che li hanno determinati saranno portati immediatamente a conoscenza degli allevatori e dei cittadini mediante affissione all'albo del Comune per quindici giorni consecutivi.
ART. 23
L'anno pascolativi si intende dal primo ottobre al trenta settembre dell'anno successivo.
ART. 24
L'Ente rilascerà a ciascun
richiedente apposita autorizzazione. L'autorizzazione sarà consegnata al
richiedente, il quale deve curare che il custode del bestiame lo tenga sempre
con sé per esibirla a richiesta agli agenti incaricati del controllo ed a tutti
gli agenti della forza pubblica.
Qualora l'utente sposti il bestiame dalla località denunziata ad altre
località, deve prima di effettuare il cambiamento farne denuncia
all'Aministrazione comunale. Il Dirigente e/o il Responsabile del Servizio
provvederà con determinazione alla modifica e ne sarà fatta menzione nella
licenza in possesso del denunziante e sulla corrispondente copia agli atti del
Comune. In caso di particolare eccezionalità il titolare dell'autorizzazione
potrà farne denuncia successivamente, ma comunque non oltre giorni cinque.
Analoga denuncia deve fare all'Ufficio comunale se nel corso dell'anno di
godimento il quantitativo o la specie di bestiame introdotto nel territorio
comunale venisse aumentata o mutata rispetto a quella risultante dalla prima
denuncia.
ART. 25
E' vietata l'introduzione
di bestiame nei terreni da pascolare prima di essere in possesso della
prescritta autorizzazione. Chiunque sarà sorpreso a pascolare bestiame senza
autorizzazione o in zone vietate, dovrà pagare una sanzione amministrativa
pecuniaria prevista dall'articolo 30 del presente regolamento.
Analoga sanzione sarà applicata a carico dell'allevatore, la cui denunzia
risultasse infedele per la parte di bestiame eccedente rispetto
all'autorizzazione o denunzia.
ART. 26
Nei casi in cui il concessionario si sia reso moroso nell'anno precedente nel pagamento del corrispettivo dovuto, sarà ammesso alla introduzione del bestiame solo se ha adempiuto al pagamento dovuto per l'anno di morosità, con l'aggiunta delle penalità prevista dall'art. 30.
ART. 27
Il corrispettivo del pascolo sarà riscosso a tariffa per ogni capo di bestiame e proporzionato alla singola specie. La misura dei corrispettivo sarà stabilita dalla G.C. per ciascun anno pascolativo entro il 15 del mese di settembre dell'anno precedente e pubblicata per otto giorni all'albo del comune. In mancanza continueranno ad essere applicate le tariffe dell'anno precedente.
ART. 28
La riscossione del corrispettivo del pascolo sarà effettuata con le modalità previste dal T.U. 14.04.1910 n. 639 a mezzo di liste di carico da riscuotere trimestralmente con scadenza rispettivamente, la prima rata all'atto del ritiro dell'autorizzazione e le altre il 15 di ogni trimestre successivo. A carico dei contribuenti morosi inizieranno gli atti esecutivi a norma di legge. Ai medesimi sarà intanto revocata l'autorizzazione senza diritto di azioni o risarcimenti di sorta, ed ove non ottemperassero immediatamente all'ordine di ritiro del bestiame dal pascolo comunale saranno denunziati all'Autorità Giudiziaria per pascolo abusivo. Le partite inferiori a L. 200.000 verranno riscosse in unica soluzione alla prima scadenza. Per quelle zone ove sono state già apportate migliorie e relativamente alle superfici migliorate, il canone verrà calcolato ad ettaro secondo il disposto dell'art. 13 del presente regolamento. Per le restanti superfici in base alle specie ed al numero dei capi di bestiame che possono essere immessi nel territorio concesso. Il numero dei capi e la specie del bestiame che può essere immessa nelle zone concesse viene determinato dalla Commissione di cui all'art. 30 del Regolamento. Ove per una stessa zona sia prevista l'immissione di più specie di bestiame ma venga richiesto l'uso esclusivo per una sola specie il concessionario dovrà garantire anche il pagamento del canone per la specie esclusa. Il canone per capo di bestiame verrà determinato tenendo presente che dovrà essere garantito il gettito minimo che al Comune sarebbe derivato dalla concessione applicando l'art. 16 del presente Regolamento.
ART. 29
La Commissione richiamata
nei vari articoli del presente regolamento sarà composta:
1) da un rappresentante degli allevatori;
2) da un rappresentante dei contadini;
3) da un esperto iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi o all'albo dei Periti
Agrari nominato dall'Amministrazione Comunale;
4) dal Sindaco o da un suo delegato in qualità di Presidente.
I membri di cui ai punti 1 2 3 vengono designati dalla Giunta Comunale. I
rappresentanti della maggioranza e della minoranza potranno essere scelti al di
fuori del Consiglio Comunale. La nomina della Commissione verrà effettuata
dalla Giunta Comunale che provvederà anche alla nomina di un segretario da
scegliere fra il personale dipendente di categoria non inferiore alla B 3.
La Commissione delibera a maggioranza dei presenti ed è validamente costituita
con la presenza dei 2\3 dei componenti. A parità di voti prevale quello del
Presidente.
Sanzioni
ART. 30
Per le violazioni o l'inosservanza
di una qualsiasi delle disposizioni contenute negli articoli del presente
regolamento si applica una sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 600.000.
La sanzione sarà graduata a seconda della gravità dell'infrazione. In caso di
recidiva è comunque applicata la sanzione massima.
In caso di accertamento di più infrazioni si darà luogo al cumulo delle
sanzioni applicabili. L'accertamento delle infrazioni potrà essere effettuato
sia dagli Organi preposti alla vigilanza con contestazione immediata, che
dall'ufficio sulla base della documentazione in atti.
Sono fatte salve tutte le sanzioni civili, penali ed amministrative contemplate
dalle vigenti norme in materia foretale.
NORME FINALI
ART. 31
Tutte le disposizioni
contrastanti con il presente regolamento sono da considerarsi abrogate.
I terreni sotto contratto di concessione continuano a soggiacere alle
condizioni contrattuali sino alla naturale scadenza, ad eccezione della
determinazione del canone e dell'applicazione di sanzioni per violazione delle
norme che vengono immediatamente disciplinate dal presente regolamento.
Relativamente ai terreni gravati da uso civico, la Giunta Comunale promuoverá
le azioni necessarie di cui all'art 22 della L.R. n. 12\1994.
In attesa della determinazione dei nuovi canoni in applicazione del presente
regolamento continueranno ad applicarsi quelli in uso.
I proventi di gestione dei terreni gravati da usi civici verranno
prioritariamente destinati alla loro gestione, amministrazione e sorveglianza,
ove tali proventi siano insufficienti si applicheranno le misure di cui
all'art. 46 del R.D. 26.02.1928 n. 332.
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rimanda
alle disposizioni di cui alla L.r. 14.03.1994 n. 12 in materia di usi civici.
ART. 32
Il presente regolamento diverrà esecutivo ad intervenuta approvazione da parte dell'Organo Tutorio. Lo stesso verrà inviato all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Foreste e Riforma Agropastorale per il parere di competenza ai sensi dell'art. 12 della L.r. n. 12\ 1994.