Regolamento di gestione degli
impianti sportivi comunali
Art. 1
Oggetto e finalità
Il presente regolamento disciplina l'uso e la gestione degli impianti sportivi e del tempo libero ad uso pubblico, finanziati dalla Legge Regionale 17/05/1999 n. 17, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 21, nonché quelli finanziati dalle L.R. 36/89 e 36/78.
Art. 2
Uso e classificazione impianti
Gli impianti sportivi comunali ricadenti nell'ambito di applicazione del presente regolamento, sono destinati all'uso e gestione delle Federazioni CONI, degli Enti di promozione sportiva, delle Associazioni e Società sportive iscritte all'albo Comunale, delle Società e Cooperative di servizi per attività sportive, formative, ricreative, amatoriali e culturali. L'utilizzo è, inoltre, destinato alla popolazione scolastica qualora la stessa non disponga di adeguate strutture. Sarà cura inoltre dell'Amministrazione Comunale provvedere alla classificazione e censimento dei singoli impianti ricadenti nel territorio comunale.
Art. 3
Tipologia gestione
Gli impianti sportivi di
proprietà del Comune di Villanova Monteleone e le loro attrezzature
costituiscono parte integrante del patrimonio indisponibile
dell'Amministrazione comunale.
La loro gestione può essere effettuata con le modalità di cui agli artt. 113 e
seguenti del Decreto Leg.vo 18 agosto 2000 n° 267
In particolare per:
a) Gestione diretta;
si definiscono impianti a gestione diretta tutti gli impianti gestiti
direttamente in economia dall'Amministrazione Comunale attraverso i propri
uffici.
b) Gestione mista;
si definiscono impianti a gestione mista tutte quegli impianti gestiti
direttamente dall'Amministrazione Comunale per un tempo non inferiore ad un
terzo dell'utilizzo totale, che, per il restante tempo, passano automaticamente
in gestione convenzionata con affidamento mediante apposite convenzioni a
Società o Enti Sportivi regolarmente iscritti all'albo comunale istituito ai
sensi dell'art. 10 della L.R. 17/99.
c) Gestione convenzionata;
si definiscono impianti a gestione convenzionata tutti gli impianti affidati
totalmente in gestione a Società o Enti Sportivi regolarmente iscritti all'albo
comunale delle Associazioni sportive mediante apposite convenzioni.
La gestione degli impianti sportivi che rivestano rilevanza economica, può
avvenire, altresì, tramite concessione a Società di servizi iscritte ad
apposito Albo della Camera di Commercio o a Cooperative iscritte all'Albo della
Prefettura, individuati mediante una pubblica gara in osservanza, laddove
applicabili, delle norme dettate dal Dlgs 157/95 e dagli Artt. 73 lettera C e
76 del R.D. 827/24.
Art. 4
Quadro delle competenze
In relazione al razionale
utilizzo ed all'ottimale gestione degli impianti sportivi:
a) Il Consiglio Comunale, sentito il parere della Commissione Comunale allo
Sport:
individua gli indirizzi generali per lo sviluppo del sistema degli impianti
sportivi cittadini anche in relazione al loro razionale utilizzo e per la
programmazione delle attività sportive;
b) La Giunta, sentito il parere della Commissione Comunale allo Sport:
- individua gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra
Comune ed organismi che svolgono attività sportive in ordine alla concessione
in uso ed alle forme di gestione per gli impianti, nonché le clausole essenziali
comuni alle concessioni di tutti gli impianti sportivi. Definisce le tariffe
per l'ufflizzo degli impianti sportivi, che saranno differenziate a seconda
delle tipologie di utilizzo, e, in particolare, saranno più elevate per i
soggetti che perseguono finalità di lucro.
- aggiorna annualmente le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi.
- Individua i criteri per l'assegnazione in uso degli spazi nei suddetti
impianti.
c) Il responsabile del competente settore dell'Amministrazione Comunale:
- provvede alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli
impianti sportivi;.
- provvede all'assegnazione in concessione d'uso degli impianti sportivi;
- da attuazione a tutti gli obblighi prevenzionistici contenuti nella legge 5
marzo 1990 n. 46 "norme per la sicurezza degli impianti" e D.P.R. 6
dicembre 1991 n. 417 "regolamento di attuazione della legge n. 46 del 5
marzo 1990, in materia di sicurezza di impianti;
- Predispone un piano di sicurezza dell'impianto con capienza superiore a 100
persone ai sensi dell'art. 19 del D.M. 18 marzo 1996 "Norme di sicurezza
per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi";
- esercita ogni altro compito gestionale inerente lo sviluppo del sistema di
impianti sportivi della città.
Art. 5
Pubblicità sulla modalità d'uso degli impianti
Tutto ciò che concerne l'assegnazione, l'eventuale diniego, i tariffari, gli orari d'uso, le manifstazioni e le gare e quant'altro riguarda l'utilizzo degli impianti deve essere portato a conoscenza degli organismi interessati mediante affissione pubblica negli impianti sportivi comunali e negli altri spazi che il Comune utilizza per le pubbliche affissioni.
Art. 6
Gestione diretta
Qualora l'impianto sportivo comunale sia gestito direttamente dall'Amministrazione comunale, le società o gruppi sportivi che intendano svolgere attività continuativa nel corso dell'anno ed ottenerne la concessione in uso, dovranno fare richiesta all'Amministrazione Comunale, unendo alla domanda un prospetto scritto indicante il genere di attività svolta ed un calendario di massima della stessa comprensivo dei turni di allenamento, nonché le manifestazioni collaterali da indire nel corso dell'anno.
Art. 7
Pianificazione attività
Nel caso che più Società Sportive facciano richiesta di utilizzo dello stesso impianto all'Amministrazione Comunale, potrà affidare l'impianto a più Società, specificando nel regolamento generale d'uso o nelle specifiche convenzioni tutte le clausole che regolano i rapporti tra l'Amministrazione e i sodalizi sportivi utilizzatori, dello stesso impianto.
Art. 8
Tipologia concessione
Gli impianti possono essere
dati in uso per a) manifestazioni sportive b) allenamenti, corsi, campionati ed
attività temporanee c) manifestazioni di carattere diverso (spettacoli convegni
congressi mostre ecc.)
Le manifestazioni di cui al punto c) potranno essere organizzate
compatibilmente con il prioritario soddisfacimento degli usi previsti ai punti
a) e b). Tali manifestazioni dovranno essere espressamente autorizzate
dall'Amministrazione Comunale.
Art. 9
Tariffe
Per l'uso degli impianti
sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento diquote
stabilite nell'apposito tariffario. La loro riscossione avviene nei modi e nei
tempi
stabiliti nel provvedimento di approvazione del tariffario.
Art. 10
Riprese televisive
Nel caso in cui le manifestazioni siano soggette a riprese televisive o radiotrasmissioni ed il concessionario riscuota dei diritti, l'amministrazione Comunale si riserva la facoltà di maggiorare le quote previste nel tariffario.
Art. 11
Criteri per l'assegnazione
Nei casi previsti dall'art.
8, la priorità nella scelta del concessionario è data agli operatori sportivi
che, già svolgono attività nella disciplina sportiva praticata nell'impianto e
nell'ambito del territorio della circoscrizione interessata tenendo
prioritariamente conto dei seguenti criteri:
- numeri degli atleti tesserati,
- anni di attività del sodalizio;
- livello campionati cui partecipa il sodalizio;
- risultati agonistici ottenuti;
- attività di promozione dello sport tra i giovani in età scolare.
Art. 12
Mancato accoglimento richieste di uso
L'eventuale mancato accoglimento delle richieste dei Sodalizi sportivi interessati sarà comunicato con le relative motivazioni ai richiedenti.
Art. 13
Convenzioni
Qualora l'Amministrazione
comunale rilasciasse la concessione in gestione la stessa dovrà essere
completata da convenzioni le quali dovranno fare esplicito richiamo al presente
regolamento, che formerà in ogni caso parte integrante e sostanziale delle
stesse.
La convenzione avrà, comunque, la durata massima da 1 a 9 anni.
Art. 14
Uso pubblico sociale impianti
Per gli impianti dati in
concessione sarà garantita da parte dell'Amministrazione Comunale che la
gestione degli stessi sia finalizzata ad un uso pubblico sociale in modo da
assicurare la diffusione e l'incremento della pratica sportiva in Sardegna, in
perfetta sintonia con i principi ispiratori della legge regionale 17.05.1999 n°
17.
Per uso pubblico sociale dell'impianto si intende che sarà garantita da parte
dell'Amministrazione Comunale o dal gestore una fruizione privilegiata a quelle
fasce della popolazione quali gli adolescenti, i portatori di handicap, gli
anziani, le associazioni del volontariato nel settore della protezione civile
relativamente alle esercitazioni connesse.
Art. 15
Concessione d'uso
Nel caso in cui l'impianto sportivo sia dato in concessione, l'uso dello stesso avrà il suo fondamento in una concessione amministrativa soggetta a tutte le norme che regolano questa materia anche per quanto riguarda l'esecuzione di provvedimenti dell'autorità comunale.
Art. 16
Doveri del concessionario
Il Concessionario dovrà:
a) utilizzare l'impianto per le finalità per le quali la concessione è stata
accordata;
b) non potrà consentire, per nessuno motivo, in nessuna forma e per alcun
titolo, anche gratuito, l'uso totale o parziale degli impianti a terzi sotto
pena dell'immediata decadenza della concessione;
c) prestare la propria collaborazione tecnico organizzativa per iniziative atte
a promuovere lo sport di massa che il Comune e la circoscrizione proporranno di
attuare, in accordo fra le parti, nel corso di ogni anno;
d) concedere libero accesso al pubblico per assistere a manifestazioni che
saranno eventualmente organizzate dal Comune o dal Quartiere;
e) praticare le quote agevolate per quegli utenti (attività giovanile,
portatori di handicap, anziani, associazioni del volontariato) che
l'Amministrazione comunale potrà
indicare;
f) consentire l'uso gratuito delle strutture sportive da parte del Comune, della
circoscrizione e delle scuole che non posseggano impianti propri secondo tempi
e modi che saranno concordati fra le parti interessate.
g) mettere a disposizione dei servizi sportivi comunali nelle giornate di
sabato, domenica e festivi l'impianto per la programmazione di livello
cittadino delle attività relative ai campionati ufficiali e per manifestazioni
a carattere cittadino, nazionale ed internazionale secondo accordi e programmi
annuali assunti d'intesa fra le parti;
h) concedere l'uso dell'impianto per attività organizzate da altri privati nei
giorni liberi dalle iniziative suddette ad una tariffa che sarà fissata con il
provvedimento relativo alle tariffe per l'uso degli impianti spoìtivi adottato
dall'Amministrazione comunale.
i) assolvere agli adempimenti di sicurezza e igiene sul lavoro (D.Igs. 626/94)
l) adeguare il proprio piano di formazione e informazione degli utenti in
funzione del piano di sicurezza elaborato dal titolare l'impianto.
Art. 17
Manutenzione e gestione ordinaria
Nel caso in cui la gestione
degli impianti sia in concessione a Società o Enti sportivi, la manutenzione
ordinaria sarà a carico del concessionario.
Il concessionario permetterà e agevolerà le visite periodiche che tecnici,
funzionari od incaricati del Comune e della Regione riterranno di effettuare.
L'Amministrazione comunale potrà prescrivere l'attuazione di quei lavori
manutentivi ordinari che si rendessero necessari; tali decisioni dovranno
essere comunicate con congruo preavviso rispetto alla effettuazione dei lavori.
Il Concessionario inoltre dovrà presentare all'Amministrazione comunale e per
conoscenza alla Commissione comunale allo sport, relazione annuale sulla
gestione dell'impianto e sulla attività sportiva svolta.
Art. 18
Risarcimento danni
Chi ottiene l'uso dell'impianto deve porre la massima diligenza per la conservazione del complesso, e sarà tenuto al risarcimento di ogni eventuale danno prodotto da atleti, dirigenti, spettatori, alle strutture, alle attrezzature mobili ed immobili, rimanendo stabilito che il mantenimento dell'ordine e della disciplina durante le manifestazioni, gare o allenamenti ecc. sono a carico degli organizzatori o comunque di chi ha richiesto l'uso dell'impianto.
Art. 19
Polizza assicurativa
L'Amministrazione comunale,
o chi ne abbia la concessione per la gestione è comunque tenuta da attivare una
polizza di assicurazione per la responsabilità civile, e per la sicurezza delle
strutture che tuteli il pubblico, gli atleti e, comunque le persone ammesse
nell'area delle attrezzature o dell'uso delle attrezzature.
Detta polizza, da concordare con l'Amministrazione per la sua struttura ed i
suoi valori, sarà riconosciuta idonea ed accettata dall'Organo Comunale
competente prima della stipula della convenzione.
In caso di gestione in concessione, l'Amministrazione non risponderà, comunque,
dei danni alle persone ed alle cose e di quant'altro occorso nell'ambito degli
impianti.
Art. 20
Decadenza e revoca della concessione di gestione
Il concessionario decade
dalla concessione e non può concorrere all'assegnazione di impianti nella
successiva annata sportiva, quando si verificano le condizioni seguenti:
1. morosità nei pagamenti dei canoni d'uso previsto dal tariffario;
2. uso degli impianti in modo difforme da quanto previsto dal presente regolamento;
3. ripetuta inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento;
4. non ottemperanza alle disposizioni emanate dagli organi competenti;
5. danneggiamenti intenzionali o derivati da negligenza alle strutture degli
impianti sportivi.
Nessun indennizzo di sorta ad alcun titolo, neppure sotto il profilo del
rimborso spese, spetterà al concessionario in caso di decadenza della
concessione per i motivi su indicati.
Gli spazi resisi disponibili dovranno essere tempestivamente assegnati per
consentire un continuativo e razionale utilizzo dell'impianto.
In caso di rinuncia di spazi assegnati la società o l'ente rinuciatario darà
comunicazione scritta agli uffici comunali di competenza i quali adotteranno la
procedura sopraccitata.
In presenza di mancata comunicazione, alle società continueranno ad essere
addebitati gli oneri previsti per l'uso degli impianti.
L'Amministrazione Comunale ha inoltre facoltà di revocare le concessioni, o
sospenderle temporaneamente nei casi in cui ciò si rendesse necessario per
indilazionabili ragioni di carattere tecnico o manutentivo dell'impianto.
Art. 21
Vigilanza e custodia impianti
La vigilanza degli impianti
spetta al custode, ove l'impianto sia affidato a personale incaricato della
custodia stessa. In tal caso il custode provvederà alla consegna e vigilerà
sulle modalità e limiti d'uso.
Ove l'impianto non abbia un proprio custode, s'intende che l'utente
dell'impianto - se non ha segnalato tempestivamente prima dell'uso particolari
inconvenienti o difetti ha
accettato come idoneo e funzionale l'impianto stesso, rispondendo di eventuali
danneggiamenti.
Art. 22
Deposito cauzionale
Chiunque ottenga l'uso
degli impianti sportivi dovrà versare all'Amministrazione comunale o all'Ente
concessionario gestore responsabile di spesa, un deposito cauzionale, anche
tramite polizza fideiussoria, a garanzia di eventuali danni agli impianti, da
restituire a scadenza degli impegni contrattuali sull'uso dell'impianto.
Art. 23
Uso gratuito
Le Associazioni sportive e i gruppi sportivi scolastici potranno ottenere l'uso dell'impianto per manifestazioni sportive gratuite senza il pagamento delle tariffe e dei depositi cauzionali previsti dal precedente articolo. Essi saranno però responsabili di eventuali danni arrecati.
Art. 24
Responsabilità per la custodia di valori o effetti d'uso
L'Amministrazione Comunale o l'Ente concessionario gerente gli impianti sportivi non risponderanno in alcun modo degli effetti d'uso, degli oggetti di proprietà personale e dei valori che fossero lasciati incustoditi nei locali.
Art. 25
Vigilanza durante le manifestazioni
Durante le manifestazioni
ad ingresso libero o a pagamento, le società provvederanno al personale di
vigilanza ed assumeranno ogni responsabilità verso l'Amministrazione per i
danni agli impianti, alle parti edilizie ed ai servizi in genere eventualmente
causati dalla presenza e dal comportamento del pubblico.
Laddove le disposizioni di pubblica sicurezza lo impongano le società dovranno
richiedere agli Organi competenti l'impiego di un servizio di vigilanza e di
ordine come previsto per le manifestazioni pubbliche.
Art. 26
Rilascio copie
Il rilascio di copia del presente regolamento può essere richiesto, da ogni cittadino e da rappresentanti degli Enti, Istituzioni e Associazioni in osservanza di quanto disposto dalla Legge 241/90.
Art. 27
Disposizioni finali
Per quanto non contemplato dal presente regolamento, e quando sia ritenuto utile al miglior funzionamento degli impianti, l'Amministrazione Comunale, sentita la Commissione Comunale allo sport, attenendosi alle disposizione di legge in materia, potrà emanare disposizioni attuative ed integrative di esso non in contrasto con il regolamento stesso dandone comunicazione agli organismi interessati.