Regolamento Compagnia Barracellare
ART. 1
Istituzione
Nel comune di Villanova Monteleone è istituita una Compagnia Barracellare per l'assicurazione dei beni indicati dall'art. 35 del Regolamento del 14.07.1898 n. 403 nonché, facoltativamente, degli ovini e dei caprini.
ART. 2
Compiti
La compagnia deve
intervenire alla richiesta dei proprietari per accertare i furti e malefici
subiti, prevenire quelli che potrebbero commettersi e svolgere tutte le
funzioni previste dall'art. 2 n. 25 della l.r. del 15.7.1988.
I componenti della Compagnia debbono collaborare, nell'ambito delle proprie
attribuzioni, con le forze di Polizia di Stato quando ne sia fatta richiesta al
Sindaco, per specifiche operazioni, da parte delle competenti autorità.
ART. 3
Competenza territoriale
La Compagnia Barracellare
espleta le proprie funzioni ordinariamente entro l'ambito del territorio del
Comune di Villanova Monteleone.
Operazioni esterne possono essere svolte esclusivamente in caso di necessità
dovuto alla fraganza dell'illecito commesso nel territorio del Comune di
Villanova Monteleone, nonché nei casi di cui al 2° comma dell'art. 2 del
presente Regolamento e artt. 10 e 30 della Legge Regionale n° 25 del 15.7.1988.
ART. 4
Composizione compagnia
La Compagnia sarà composta da n° 1 Capitano, n° 4 Ufficiali, n° 12 graduati e n° 1 Segretario Economo e da un massimo di 100 barracelli.
ART. 5
Durata
La Compagnia Barracellare
dura in carica 3 anni e si intende tacitamente rinnovata per il successivo
triennio se, a 6 mesi prima della scadenza non viene data disdetta e viene
assunta una diversa deliberazione da parte del Consiglio Comunale.
La Compagnia viene costituita nel periodo compreso fra il 1 ottobre ed il 31
dicembre.
ART. 6
Capitano
Il Capitano viene nominato
dal Consiglio Comunale, con le modalità di cui all'art. 12 della l.r. n° 25\88.
Il Capitano rappresenta la Compagnia, la dirige ed è responsabile verso il
Sindaco del corretto svolgimento del servizio, della disciplina e dell'impiego
tecnico operativo degli addetti al servizio barracellare.
In caso di assenza, impedimento, sospensione e revoca, il Capitano è sostituito
dall'Ufficiale più anziano.
ART. 7
Ufficiali e graduati
Gli Ufficiali e i graduati, nel numero indicato all'art. 4, sono eletti a maggioranza ed a scrutinio segreto da tutti i componenti la Compagnia, per l'occasione presieduta dal Sindaco con l'assistenza del Segretario che redigerà il verbale.
ART. 8
Barracello
Per poter essere ammessi a far parte della Compagnia Barracellare è richiesto il possesso dei requisiti previsti dall'art. 11 della l.r. 25\88.
ART. 9
Segretario economo
Il Segretario Economo viene
nominato dalla Giunta Mmicipale, su conforme deliberazione della Compagnia,
deve essere in possesso del titolo di studio di scuola media superiore, dovrà
essere scelto preferibilmente fra i membri della Compagnia.
Il Segretario terrà ordinati i registri delle denuncie, delle imputazioni,
assiste alle riunioni della Compagnia e redige i relativi verbali, tiene le
scritture contabili, redige i verbali sugli arbitrati, rilascia copie, previo
pagamento dei diritti che sono in eguale misura a quelli stabiliti per gli
uffici di Conciliazione.
Al Segretario è affidato per le spese minute un fondo di cassa di £ (500.000).
Se è necessario il Segretario può essere coadiuvato da un barracello
appositamente designato dalla Compagnia.
La misura del compenso sarà determinata nel provvedimento di nomina.
La Tesoreria e la cassa saranno gestite secondo le modalità indicate dall'art.
35 del presente regolamento.
ART. 10
Organizzazione e funzionamento compagnia
Il servizio viene espletato
ogni giorno mediamente da 1 unità operativa, caposta ciascuna da 4 barracelli.
Il servizio verrà regolato dal Capitano onde venga giustamente prestato da
tutti i componenti, di comune accordo con gli Ufficiali saranno formate le
squadre di servizio.
ART. 11
Sede legale
La sede legale della Compagnia Barracellare è in Villanova Monteleone in via N° tel.
ART. 12
Modalita' reclutamento barracelli
Il reclutamento dei barracelli avviene dietro presentazione di apposita istanza scritta diretta al Capitano della Compagnia, che la sottopone all'esame del Consiglio degli Ufficiali.
ART. 13
Criteri di preferenza
Nel reclutamento dei
barracelli sarà data precedenza agli allevatori di bestiame e ai preprietari di
beni oggetto di tutela da parte della Compagnia, purché residente nel Comune.
Dovranno essere in Possesso dei requisiti di cui all'art. 11 della l.r. 25\88.
ART. 14
Modalita' del servizio dei barracelli
I barracelli non possono
essere sostituiti da altri nel loro turno di servizio, salvo casi di
particolare necessità e previa comunicazione del sostituto al Capitano.
Se il Capitano non viene preventivamente informato disporrà il servizio a sua
discrezionalità. Ogni barracello può svolgere un numero di servizi ordinari non
superiore a 55. In caso di necessità il barracello può essere autorizzato dal
Capitano a superare il numero dei servizi di cui al comma precedente.
I barracelli anziani, coloro cioè che non svolgono servizio attivo, devono
essere coinvolti nell'attività della Compagnia quando si verificano particolari
situazioni che richiedono specifiche esperienze e per istruire i giovani nella
Perfetta conoscenza del territorio e nella ricerca del bestiame rubato.
ART. 15
Consiglio degli ufficiali
Gli ufficiali devono essere chiamati dal Capitano ad esprimere il loro parere su tutti gli atti più inportanti e su eventuali modifiche da apportare alla conposizione della Compagnia Barracellare.
ART. 16
Contratti di assicurazione
La Compagnia assicurerà il
bestiame bovino, equino, presente nel territorio del Conmune di Villanova
Monteleone e ne assume l'obbligo della sorveglianza e garanzia, nonchè tutti
gli altri beni elencati nell'art. 35 Reg. n° 403\1898.
Potranno essere assicurati anche gli equini adibiti a lavoro e gli ovini e i
caprini.
ART. 17
Obbligo di risarcimento
L'obbligo del risarcimento
si estende a tutti i danni, furti e malefici riguardanti il bestiame, commessi
unicamente ed esclusivamente nel territorio del Comune di Villanova Monteleone.
Per le forme di collaborazione che interessino congiuntamente il territorio e
la popolazione dei Comuni viciniori si richiamano le disposizioni di cui
all'art. 10 della Legge Regionale n° 25 del 15.7.88.
ART. 18
Avviso al pubblico
Costituita la Compagnia il Sindaco mediante manifesto e bando pubblico dovrà avvertire la popolazione amministrata.
ART. 19
Termini per la denuncia del bestiame
Nel termine di giorni
trenta dalla data del manifesto di immissione in servizio della compagnia sono
obbligatorie le denunce del bestiame di cui all'art. 16 e le denunce dei
vitelli dalla nascita. Il bestiame emesso dalla denuncia dovrà pagare il premio
per tutto l'esercizio barracellare, restando così la denuncia a tempo. Nel caso
che il bestiame assicurato venga portato a pascolare in territorio di altro
Comune. il proprietario, previa documentaziene, sarà tenuto al pagamento del
premio alla Compagnia soltanto per il periodo che ha tenuto il bestiame in
questo territorio.
Nel caso in cui i proprietari non denuncino il bestiame ai sensi del comma
precedente, la denuncia sarà fatta d'ufficio dalla compagnia che ne darà avviso
all'interessato.
Contro l'accertamento d'ufficio l'interessato ha facoltà di ricorrere, entro il
termine perentorio di gg. 30, alla Giunta Municipale che decide inapellabilmente.
ART. 20
Surroga
E' ammessa la surrogazione per avvenuta vendita o morte, stabilendo però un nuovo valore ai capi surrogati.
ART. 21
Modalita' presentazione denunce
Le denunce devono essere presentate dai singoli proprietari in doppio esemplare, riportando per ogni capo l'indicazione della bolletta. In ogni elenco vi sarà lasciata una colonna in bianco, per il prezzo, che sarà completata a cura della compagnia.
ART. 22
Prezzo assicurativo bestiame
Agli effetti assicurativi
il prezzo del bestiame sarà stabilito dalla Compagnia Barracellare in base alle
tariffe approvate dal Consiglio Comunale sentito il Comitato Comprensoriale per
l'Agricoltura.
Il tasso assicurativo è stabilito nella misura del 3% sulle tariffe di cui al
comma precedente per tutto il bestiame domito e indomito, minuto e grosso.
In caso di controversia sarà stabilita una Commissione composta da due membri
scelti dal Sindaco e da due scelti dalla Compagnia Barracellare.
ART. 23
pPenalita' per la mancata denuncia
Viene fissata una sanzione pecuniaria di lire 15.000 per ogni capo di bestiame grosso e di lire 5.000 per ogni capo di bestiame minuto accertato in frode alla Compagnia, senza che il proprietario doloso abbia diritto a nessun indennizzo per i capi in frodo, in caso di furto e di malefici.
ART. 24
Pagamento danni
In caso di furti e di
malefici la Compagnia risponderà quando il danno subito è superiore al numero
di dieci per ovini e caprini, al numero di cinque per suini e per ogni capo
bovino ed equino.
Entro i termini fissati dall'art. 19 chiunque soffra furto e malefici di
bestiame su cui la denuncia è obbligatoria verrà indennizzato ugualmente dalla
Compagnia alla sola condizione che tutto il bestiame soggetto alla denuncia
obbligatoria dal presente regolamento risulti regolarmente denunciato alla
medesima in data anteriore al furto e al maleficio.
La Compagnia non risponde, altresì, dei furti e dei danneggiamenti quando siano
stati individuati con certezza gli autori in seguito a pronuncia definitiva del
giudice penale, con sentenza passata in giudicato.
ART. 25
Denuncia danni e furti
I danni e i furti subiti
dovranno essere notificati alla compagnia immediatamente e comunque entro e non
oltre il perentorio termine di 24 ore ed ogni proprietario ha l'obbligo di
sorvegliare il bestiame assicurato ogni 24 ore.
In caso di ferimento, mutilazione e danneggiamento del capo di bestiame dovrà
essere informato subito il Capitano o chi per esso, onde accertare con perizia
la consistenza del danno per il dovuto indennizzo.
In caso di morte del capo di bestiame assicurato il proprietario è tenuto a
darne avviso immediato, per iscritto, alla Compagnia per le dovute annotazioni.
Ogni infrazione rende inapplicabile l'indennizzo.
ART. 26
Persona abilitata alla denuncia
Chi denuncia il bestiame dovrà giustificare di essere il legittimo proprietario a termine del codice civile, esibendo a richiesta il bollettino di proprietà a norma del Regolamento sul servizio abigeato.
ART. 27
Modalita' pagamento premio assicurativo
Il tasso assicurativo di cui all'art. 22 del presente regolamento dovrà essere corrisposto in unica soluzione.
ART. 28
Pagamento danni subiti
La Compagnia pagherà i
danni sofferti degli assicurati giusto il valore ammesso in denuncia.
Il pagamento dei danni sarà effettuato con le modalità di cui all'art. 19 della
l. r. n° 25\88.
Trascorsi trenta giorni, compreso il giorno della relazione, che la Compagnia
non abbia respinto l'imputazione mediante notifica scritta fatta all'
interessato a mezzo del messo, il danno si intende accettato senza modifiche
sul valore.
ART. 29
Sequestro bestiame
Il Barracellato dovrà sequestrare il bestiame vagante sia o non sia del comune.
ART. 30
Diritti di tentura e mandria
Per la cattura del bestiame
sorpreso a pascolare abusivamente in territorio altrui nei seminativi o
comunque vaganti, i proprietari del bestiame catturato dovranno pagare alla
Compagnia Barracellare i seguenti diritti di TENTURA:
A) Per ogni capo vaccino o equino, domito o indomito
£ 5.000
Per ogni giorno di mandria, escluso il fieno
£ 5.000
B) Per ogni capo ovino, suino o caprino
£500
Per ogni giorno di mandria, escluso il fieno,
£500
Sarà dovuto il diritto di stallaggio (mandria) acquisto di fieno e concentrati
ed eventuale trasporto a carico del proprietario del bestiame.
Per il bestiame non assicurato dalla Compagnia di Villanova Monteleme, sorpreso
vagante nell'ambito del territorio di Villanova Monteleone, la TENTURA sarà la
seguente:
A) Per ogni capo vaccino o equino, domito o indomito
£ 10.000
Per ogni giorno di mandria, escluso il fieno, per il
1 giorno
£ 12.000
B) Per ogni capo ovino, caprino o suino
£ 800
Per ogni giorno di mandria, escluso il fieno, per il
2 ° giorno
£ 800
Sarà dovuto il diritto di stallaggio (mandria) acquisto di fieno e concentrati
ed eventuale trasporto a carico del proprietario del bestiame.
ART. 31
Contabilita' e amministrazione
Le riscossioni del
pagamento sono disposte con reversali e speciali mandati a firma congiunta del
Capitano e Segretario della Compagnia.
Al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno la Compagnia è tenuta a presentare
un rendiconto contabile sull'attività svolta, dal quale risulti, tra l'altro il
fondo di cassa iniziale, le eventuali entrate riscosse, i prelievi di pagamenti
eseguiti nel semestre ed il fondo di cassa finale.
Il Segretario è tenuto ad avere i seguenti registri contabili: libro cassa;
reversali cassa; mandati di pagamento.
ART. 32
Durata esercizio finanziario
L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno.
ART. 33
Ripartizione degli utili
La ripartizione degli utili tra i barracelli avverrà dopo e il risarcimento dei danni agli assicurati e cose, non prima dell'avvenuta deliberazione dei rendiconti della Compagnia e la successiva approvazione della Giunta Municipale.
ART. 34
Compensi
A) Compenso al capitano
L'importante ruolo che svolge il Capitano dev'essere indennizzato con una somma
pari a 35 servizi annui.
Il capitano può essere sostituito da uno dei tenenti soltanto se si verificano
casi di grave necessità.
In questo caso l'idennità da corrispondere al Capitano dev'essere attribuita
proporzionatamente al Tenente soltanto se la sostituzione si è verificata per
un periodo non inferiore a giorni quindici.
B) Compenso agli ufficiali - ai graduati e ai barracelli
Agli Ufficiali, ai graduati e ai barracelli verrà corrisposto un compenso
commisurato al numero dei servizi prestati.
L'ammotare di detto compenso verrà determinato annualmente alla chiusura
dell'esercizio finanziario e dopo gli adenpimenti di cui al precedente art. 33.
ART. 35
Servizio di tesoreria
Il servizio di tesoreria sarà svolto dall'istituto di credito cui compete la gestione della tesoreria comuna1e ai sensi della relativa normativa in materia.
ART. 36
Versamento incassi
I fondi dell'assicurazione a qualsiasi titolo (contravvenzioni, tenture, multe, atti di assicurazioni ecc.), devono essere depositati a mezzo del Segretario Economo presso la tesoreria della Compagnia. E' vietato in modo assoluto di fare prestiti e ripartizioni di utili a favore dei barracelli prima della chiusura dell'esercizio barracellare e dell'approvazione del conto, da farsi nei modi di legge, o prima che siano liquidati o risarciti i danni che la Compagnia deve corrispondere.
ART. 37
Verifiche
Oltre i casi nei quali si rende opportuna l'ispezione improvvisa o straordinaria, non oltre i tre mesi, il Sindaco assistito dal Segretario Comunale dovrà provvedere alle ordinarie verifiche di cassa redando apposito verbale in triplice copia, delle quali una per la Regione, la seconda per il Comune e la terza per la Compagnia.
ART. 38
Rendiconto finale
Appena chiusosi l'esercizio
barracellare devesi dare regolare conto della gestione. In ogni caso, non oltre
15 giorni dalla chiusura dell'esercizio, mediante apposito verbale dovranno
essere depositati nell'Ufficio Comunale i conti e gli atti tutti, inerenti alla
gestione cessata.
In caso di ritardo o di rifiuto il Sindaco ne darà comunicazione alla regione.
Il Capitano e il Segretario non possono essere immessi in funzione per il nuovo
esercizio, ed avere in questo alcuna carica, se non hanno reso il conto della
gestione precedente.
ART. 39
Ruoli oblligatori
Per poter realizzare gli utili della Compagnia e rendere i conti nel termine stabilito, i ruoli di cui all'art. 48 del Regolamento 11.07.1898 n° 403, dovranno essere compilati subito dopo scaduto il termine stabilito nel capitolato per il pagamento dei diritti di assicurazione a norma dell'art. 19 del presente Regolamento e non potrà estendersi oltre i quattro mesi dall'inizio della gestione.
ART. 40
Periti e arbitrato
Su eventuali controversie si fa ricorso a periti ed arbitrati con le modalità di cui all'art. 21 della l.r. 25\88.
ART. 41
Controversie tra i componenti la compagnia
Le controversie tra i componenti della compagnia vengono risolte in via amministrativa dal Sindaco.
ART. 42
Infrazioni e sanzioni disciplinari
Per le sanzioni e
infrazioni disciplinari si fa riferimento agli art. 23. 24 e 25 della l.r.
25\88.
Le mancanze o negligenze in servizio sono punite come segue:
a) per ogni mancanza o assenza dal servizio di pattuglia senza giustificato
motivo £ 15.000;
b) per ogni assenza dalle udienze £ 10.000;
c) per ogni rifiuto alle ricerche, verifiche, indagini o allontanamento dal
servizio £ 20.000;
d) in caso di recidiva l'ammenda sarà aumentata di 1\3.
ART. 43
Varie
Ogni proprietario che
voglia introdurre o tenere bestiame altrui nei suoi predi, avrà l'obbligo di
rilasciare relativo permesso in iscritto da vidimarsi dal Capitano.
Nel caso in cui il barracello trovasse del bestiame vagante nei predi altrui
dovrà condurlo nella mandria comunale e farne denuncia per mezzo del Capitano
al Sindaco.
Non potrà procedersi al sequestro o cattura del bestiame se non nel caso in cui
non comparisse il proprietario.
ART. 44
Per quanto non previsto nel Presente Regolamento si fa riferimento alla l.r. del 15.7.88 n° 25 e alle altre norme vigenti.